1. Per la manutenzione e la gestione dell'opera ciascuno Stato:

  • a)non riscuotera' alcun dazio di importazione sui materiali da costruzione, le materie prime e sul materiale tecnico originari e provenienti dall'altro Stato, destinati a esservi incorporati;
  • b)consentira' l'introduzione di materiali da costruzione, materie prime e materiale tecnico senza alcun divieto o restrizione economica di importazione. 2. Le autorita', competenti prenderanno accordi per concedere ai materiali importati temporaneamente, in sospensione da dazio e dagli altri diritti applicabili alla importazione e destinati all'esecuzione di lavori nello ambito dell'opera, tutte le facilitazioni compatibili con la loro legislazione e la loro regolamentazione.

Testo vigente dal 12 novembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-10-13;761~art8 · fonte del testo