Art. 5 (Allegato Convenzione per il funzionamento della Scuola europea di Ispra Varese)
La Scuola e' esente da dazi doganali e da ogni altro diritto dovuto all'importazione nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione ed esportazione in ordine ai materiali destinati alla sua installazione e funzionamento: i materiali cosi' importati potranno essere ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio italiano soltanto previo il consenso delle autorita' italiane e mediante il pagamento dei relativi diritti doganali calcolati sulla base del valore accertato al momento della cessione.
Testo vigente dal 7 febbraio 1967
