[1]Articolo VIII
[2]I due Governi si scambieranno, nei limiti del possibile, le informazioni ed i documenti utili in connessione all'applicazione del presente accordo.
Testo vigente dal 24 aprile 1968
[1]Articolo VIII
[2]I due Governi si scambieranno, nei limiti del possibile, le informazioni ed i documenti utili in connessione all'applicazione del presente accordo.
Testo vigente dal 24 aprile 1968
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1968-04-24;452~accordo-artviii · fonte su Normattiva