1. Per quanto riguarda i cimiteri, sepolture o monumenti commemorativi per i quali sono state stabilite delle norme con l'Accordo del 1922 il presente Accordo conserva espressamente i diritti della Commissione come sono stati sino ad oggi esercitati in ottemperanza all'Accordo in questione, nel senso di continuare ad assicurare a proprie spese e curare il mantenimento di detti cimiteri, sepolture e monumenti commemorativi, a fissare o mantenere regolamenti relativi alle visite a detti cimiteri e a scegliere le persone che ne prendano cura, le quali potranno essere cittadini del Commonwealth. 2. La Commissione avra' il diritto, se lo riterra' necessario, previa intesa con le Autorita' italiane, di utilizzare lo spazio libero in qualunque di detti cimiteri per accogliervi sepolture di guerra del 1939-45 del Commonwealth e di stabilirvi quegli altri monumenti, costruzioni e piantagioni e apportarvi quei miglioramenti che ritenesse necessari.

Testo vigente dal 20 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-02;262~art5 · fonte del testo