1. Il Governo italiano si impegna ad accordare ai materiali (compresa la pietra lavorata e grezza), agli utensili (compresi gli apparecchi meccanici, quali la macchine per tagliare l'erba od altri attrezzi) che dovessero essere importati in territorio italiano dalla Commissione per la costruzione, abbellimento e mantenimento dei cimiteri, sepolture e monumenti commemorativi di guerra del Commonwealth, nonche' al mobilio od altro materiale importato per essere adibito ad usi strettamente amministrativi (compresi gli uffici) della Commissione, l'esenzione da ogni diritto doganale e dalle tasse interne (tasse di licenza, imposta generale sull'entrata, imposta di fabbricazione o di consumo o altre eventuali). Rimane inteso che le esenzioni menzionate non si applicheranno in nessun caso ai tabacchi ed altri generi di monopolio di Stato, nonche' alle autovetture di qualsiasi tipo ed alle relative parti di ricambio. Tuttavia gli autoveicoli e le relative parti di ricambio, destinati all'uso ufficiale della Commissione, saranno ammessi a fruire del regime di temporanea importazione e beneficeranno dell'esenzione da ogni diritto doganale, tassa od altra imposta interna. 2. Gli alberi, piante, semi e bulbi destinati ai cimiteri o alle sepolture di guerra del Commonwealth saranno esentati da questi diritti quando importati dalla Commissione, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di carattere fito-sanitario che regolano siffatte importazioni. 3. La Commissione sara' esente da ogni tassa presente e futura, da diritti od altre imposte statali e locali inerenti agli atti e contratti, compresi quelli per forniture locali, che derivino dall'adempimento delle sue funzioni conformemente al presente Accordo. In particolare, la Commissione sara' esente da ogni tassa, diritto od altra imposta statale o locale per quanto riguarda la stipulazione di contratti, le locazioni, l'occupazione di terre o fabbricati e l'acquisto e il possesso di beni mobiliari od immobiliari derivanti dallo svolgimento delle funzioni della Commissione. 4. Il Governo italiano, e' d'accordo che in ogni caso particolare che rientri tra quelli regolati dal presente articolo, un certificato firmato a nome della Commissione attestante che l'esenzione richiesta riguarda importazioni oppure atti e contratti connessi con lo svolgimento delle sue funzioni in base al presente Accordo, sara' accettato dalle Autorita' interessate quale prova sufficiente a questo scopo. I nomi dei funzionari della Commissione competenti a firmare tali certificati verranno notificati di volta in volta dalla Commissione al Governo italiano.

Testo vigente dal 20 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-02;262~art10 · fonte del testo