Il Governo della Repubblica italiana accorda al Governo di S. M. il Re del Marocco e reciprocamente, il Governo di S. M. il Re del Marocco accorda al Governo della Repubblica italiana il diritto di fare esercitare dall'impresa aerea designata dai rispettivi governi i servizi aerei specificati nelle tabelle delle rotte figuranti nell'Allegato al presente Accordo. Detti servizi saranno d'ora innanzi indicati con il termine "servizi concordati".
Testo vigente dal 4 ottobre 1971
