I servizi concordati esercitati dalle imprese designate dalle due Parti Contraenti dovranno rispondere alle esigenze del pubblico relativamente al trasporto aereo sulle rotte specificate; il loro scopo principale sara' quello di assicurare in base ad un ragionevole coefficiente di carico utile, una capacita' adeguata alle esigenze normali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto dei passeggeri, delle merci e della corrispondenza, fra il territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa ed il territorio dei Paesi di destinazione. Il trasporto dei passeggeri, delle merci e della corrispondenza imbarcati e sbarcati in punti del territorio di Paesi terzi situati lungo gli itinerari specificati, verra' assicurato tenendo conto del principio generale che la capacita' deve essere adeguata:

  • a)alle esigenze del traffico tra i Paesi d'origine e i Paesi di destinazione;
  • b)alle esigenze dei servizi postali;
  • c)alle esigenze del traffico dei Paesi attraversati, tenuto conto dei servizi locali e regionali. Prima dell'inizio dei servizi concordati come pure per ogni variazione di capacita', le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti si accorderanno sull'applicazione pratica dei principi previsti ai paragrafi precedenti del presente articolo per quel che riguarda le operazioni svolte dalle imprese designate dei servizi concordati. Si e' comunque convenuto che l'impresa designata da ciascuna delle Parti Contraenti avra' in ogni caso il diritto di gestire un minimo di due servizi settimanali su ognuna delle rotte convenute senza alcuna limitazione di capacita'. Ogni ulteriore aumento di frequenza dovra' essere concordato dalle due imprese designate e sottoposto alla approvazione delle Autorita' Aeronautiche.

Testo vigente dal 4 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-01;797~art17 · fonte su Normattiva