L'impresa aerea designata da una delle due Parti Contraenti, in conformita' del presente Accordo, beneficera' sul territorio dell'altra Parte Contraente del diritto di sbarcare e di imbarcare in traffico internazionale passeggeri, corrispondenza e merci negli scali e nelle rotte elencate nell'Allegato al presente Accordo.
Testo vigente dal 4 ottobre 1971
