L'impresa aerea designata da una delle due Parti Contraenti, in conformita' del presente Accordo, beneficera' sul territorio dell'altra Parte Contraente del diritto di sbarcare e di imbarcare in traffico internazionale passeggeri, corrispondenza e merci negli scali e nelle rotte elencate nell'Allegato al presente Accordo.

Testo vigente dal 4 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-01;797~art15 · fonte su Normattiva