• a)Le leggi e i regolamenti di ogni Parte Contraente relativi all'ingresso e all'uscita dal proprio territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale, o relativi all'esercizio e alla navigazione dei detti aeromobili durante la loro permanenza entro i confini del proprio territorio verranno applicati agli aeromobili dell'impresa dell'altra Parte Contraente.
  • b)I passeggeri, gli equipaggi e gli spedizionieri saranno tenuti a conformarsi sia personalmente sia tramite un terzo agente in loro nome e per loro conto, alle leggi ed ai regolamenti che regolano, sul territorio di ogni Parte Contraente, l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dei passeggeri, degli equipaggi o delle merci, come quelli che si applicano all'ingresso, alle formalita' relative ai congedi, all'immigrazione, alle dogane ed alla quarantena.

Testo vigente dal 4 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-01;797~art6 · fonte su Normattiva