Ciascuna delle Parti Contraenti potra' in qualsiasi momento richiedere una consultazione fra le Autorita' Aeronautiche competenti delle due Parti Contraenti riguardo all'interpretazione, all'applicazione o alle modifiche del presente Accordo. Detta consultazione iniziera' al piu' tardi entro sessanta giorni a partire dal giorno in cui la domanda sara' stata ricevuta. Le modifiche convenute da apportare a tale Accordo entreranno in vigore previa conferma a mezzo di scambio di note per via diplomatica.

Testo vigente dal 4 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-01;797~art9 · fonte su Normattiva