[1]Il presente accordo entrera' in vigore non appena sara' completata la procedura prevista per la sua approvazione dalla legislazione dei Paesi firmatari. Il deposito degli strumenti di ratifica avra' luogo a Roma presso il Ministero degli affari esteri. IN FEDE DI cio' i rappresentanti dei Governi contraenti, debitamente autorizzati a questo effetto, hanno firmato il presente accordo.

[2]FATTO a Roma il ventitre' aprile millenovecentosettantasette in quattro esemplari in lingua francese, uno per ogni Governo dei Paesi firmatari. (Seguono le firme).

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;966~accordo-art3 · fonte su Normattiva