Art. 10 (Atto aggiuntivo per estensione al Territorio Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952)
Tutte le controversie attinenti alla presente Convenzione saranno rimesse alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal Commissario generale del Governo, uno dalla Societa' concessionaria ed il terzo, che funzionera' da presidente, d'intesa fra i due cosi' nominati e, in caso di disaccordo, dal presidente della Corte di appello di Trieste. Esso giudichera' secondo le norme di diritto.
Testo vigente dal 3 maggio 1956
