Per gravi motivi di ordine pubblico il Commissario generale puo' modificare il piano di massima dei programmi locali e dei relativi orari di cui all'art. 4. Per ragioni militari o per gravi motivi di ordine pubblico o per grave necessita' pubblica, spettano al Commissario generale i poteri attribuiti agli organi dello Stato in conformita' dell'art. 20, comma secondo, della citata Convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la R.A.I.

Testo vigente dal 3 maggio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-04-14;308~atto-aggiuntivo-per-estensione-al-territorio-trieste-della-c-art5 · fonte del testo