Art. 5 (Atto aggiuntivo per estensione al Territorio Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952)
Per gravi motivi di ordine pubblico il Commissario generale puo' modificare il piano di massima dei programmi locali e dei relativi orari di cui all'art. 4. Per ragioni militari o per gravi motivi di ordine pubblico o per grave necessita' pubblica, spettano al Commissario generale i poteri attribuiti agli organi dello Stato in conformita' dell'art. 20, comma secondo, della citata Convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la R.A.I.
Testo vigente dal 3 maggio 1956
