Gli immobili della Scuola e quelli adibiti ai fini istituzionali sono esenti dalle relative imposte immobiliari sul reddito, nonche' dalle sovraimposte provinciali e comunali. Per quanto concerne le imposte indirette la Scuola godra' dello stesso trattamento di cui usufruiscono le Amministrazioni statali italiane. Nessuna esenzione e' concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi.

Testo vigente dal 7 febbraio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-12-29;1270~allegato-convenzione-per-il-funzionamento-della-scuola-europ-art4 · fonte su Normattiva