Art. 4 (Allegato Convenzione per il funzionamento della Scuola europea di Ispra Varese)
Gli immobili della Scuola e quelli adibiti ai fini istituzionali sono esenti dalle relative imposte immobiliari sul reddito, nonche' dalle sovraimposte provinciali e comunali. Per quanto concerne le imposte indirette la Scuola godra' dello stesso trattamento di cui usufruiscono le Amministrazioni statali italiane. Nessuna esenzione e' concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi.
Testo vigente dal 7 febbraio 1967
