I suoli gli edifici o parte di edifici di proprieta', delle istituzioni culturali di ciascuna delle Alte Parti contraenti o dello Stato cui le istituzioni appartengono sono esentati nel territorio dell'altra dalle imposte dirette erariali e locali che colpiscono detti immobili ed i loro redditi, a condizione che gli immobili stessi siano adibiti agli scopi istituzionali di cui all'articolo 1. Il trasferimento dei diritti di proprieta' degli immobili destinati ad istituti culturali e' esente dalle imposte e tasse imputabili agli istituti stessi. Le Alte Parti contraenti favoriranno inoltre reciprocamente le esenzioni dai diritti doganali per l'importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico, di studio o scientifico e di ogni altro materiale richiesto per la costituzione e il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all'articolo 1, ivi compresi i libri, le riviste, i giornali, le pubblicazioni periodiche, la musica stampata, le riproduzioni artistiche, i dischi e i nastri magnetici nella misura in cui non costituiscano oggetti di lusso. Per i film didattici, di informazione e di documentazione verra' agevolata l'importazione in franchigia con l'obbligo della riesportazione.

Testo vigente dal 30 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-06;317~art2 · fonte su Normattiva