1. Il Segretario generale nomina il personale del Segretariato, in conformita' con il Regolamento del personale approvato dall'Assemblea. 2. Il personale dell'Organizzazione e' responsabile di fronte al Segretario generale. 3. La considerazione principale, nel reclutare e nello stabilire le condizioni d'impiego del personale deve essere la necessita' di assicurare all'Organizzazione servizi di persone in possesso delle piu' alte qualifiche di efficacia, competenza tecnica e integrita'. In conformita' a tale considerazione, si terra' nel dovuto conto l'importanza di un reclutamento effettuato su una base geografica la piu' larga possibile. 4. Nello svolgimento dei loro compiti, il Segretario generale e il personale non sollecitano, ne' accettano istruzioni di alcun governo, ne di alcuna autorita' estranea all'Organizzazione. Si astengono da qualsiasi atto incompatibile con la loro situazione di funzionari internazionali e sono responsabili solo nei confronti dell'Organizzazione.

Testo vigente dal 26 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1018~art24 · fonte su Normattiva