1. A meno di disposizioni contrarie del presente Statuto, le decisioni in ogni materia sono adottate dall'Assemblea, a maggioranza semplice dei Membri effettivi presenti e votanti. 2. Per le decisioni dell'Assemblea su questioni che comportino impegni di bilancio e finanziari per i Membri, nonche' riguardanti il luogo della sede della Organizzazione, e per qualsiasi altra questione che la maggioranza semplice dei Membri effettivi consideri di particolare importanza, e' necessaria la maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti.

Testo vigente dal 26 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1018~art29 · fonte su Normattiva