Il voto in seno all'Assemblea e al Comitato esecutivo e' regolato dalle seguenti disposizioni:

  • a)ogni membro dispone di un voto;
  • b)salvo disposizioni contrarie dell'articolo 33, le decisioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo sono adottate a maggioranza dai membri presenti e votanti;
  • c)quando sia richiesta una maggioranza dei tre quarti o dei due terzi, varia la maggioranza dei tre quarti o dei due terzi dei membri presenti;
  • d)ai fini del presente articolo, l'espressione "membri presenti "significa "membri presenti alla seduta al momento della votazione", la frase "membri presenti e votanti" indica i "membri presenti ed esprimenti un voto affermativo o negativo "I membri che si astengono sono considerati come non votanti.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~art32 · fonte su Normattiva