1. Il presente Statuto, nonche' tutte le dichiarazioni di accettazione degli obblighi inerenti alla qualita' di Membro devono essere depositati a titolo provvisorio presso il Governo svizzero. 2. Il Governo svizzero informa tutti gli Stati aventi titolo a ricevere tale notifica, del ricevimento di tali dichiarazioni e della data di entrata in vigore del presente Statuto.
Testo vigente dal 26 gennaio 1978
