1. Il presente Statuto, nonche' tutte le dichiarazioni di accettazione degli obblighi inerenti alla qualita' di Membro devono essere depositati a titolo provvisorio presso il Governo svizzero. 2. Il Governo svizzero informa tutti gli Stati aventi titolo a ricevere tale notifica, del ricevimento di tali dichiarazioni e della data di entrata in vigore del presente Statuto.

Testo vigente dal 26 gennaio 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1018~art37 · fonte su Normattiva