Art. 16 (Accordo)
1. Dopo che il presente Accordo entrera' in vigore, per la durata di sei anni ogni Stato contraente potra' denunciarlo con riserva dell'articolo VI par. 3) lettera b) del presente Accordo, mediante notifica al Governo svizzero. La denuncia ha effetto alla fine dell'esercizio finanziario successivo. 2. Se uno Stato membro non rispetta gli obblighi derivantigli dai termini del presente Accordo la sua qualita' di membro puo' essergli tolta mediante decisione del Consiglio presa alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri. Tale decisione viene notificata dal Direttore Generale agli Stati firmatari e aderenti.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
