[1]e registrazioni

[2]1. Il Governo svizzero notifica agli Stati firmatari ed aderenti:

  • a)tutte le firme;
  • b)il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione;
  • c)l'entrata in vigore del presente Accordo;
  • d)ogni accettazione scritta di emendamento notificata in conformita' col par. 3) dell'articolo XIII del presente Accordo;
  • e)l'entrata in vigore di ogni emendamento;
  • f)ogni denuncia del presente Accordo. 2. All'entrata in vigore del presente Accordo il Governo svizzero provvedera' alla sua registrazione presso il Segretariato delle Nazioni Unite in conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-19;427~accordo-art17 · fonte su Normattiva