Art. 14
1. Il Consiglio e' convocato dal suo Presidente. 2. Il Presidente e' tenuto a convocare il Consiglio qualora lo richiedano o il Presidente della Giunta ovvero un decimo dei consiglieri. I richiedenti ne informano i componenti del Consiglio. 3. Se il Presidente non provvede entro dieci giorni, il Consiglio si riunisce di diritto il quinto giorno non festivo immediatamente successivo.
Testo vigente dal 21 novembre 1990
