Art. 7 — Disposizioni transitorie
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si dovra' provvedere alla determinazione dei prezzi di vendita dei sali con le modalita' previste negli articoli precedenti, rimanendo in vigore, nel frattempo, i prezzi di tariffa attuali. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 ottobre 1978, n.636
2La L. 6 ottobre 1978, n.636 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che e' abrogata "la legge 1 luglio 1966, n. 519".
Testo vigente dal 7 novembre 1978
