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I lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali o provinciali hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli. I lavoratori dipendenti eletti nelle assemblee delle unita' sanitarie locali o delle comunita' montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali nonche' nelle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti di cui fanno parte. Gli eletti nelle giunte municipali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei comitati di gestione delle unita' sanitarie locali, i presidenti e i vicepresidenti delle giunte esecutive delle comunita' montane, i presidenti di aziende municipalizzate o provinciali con piu' di cinquanta dipendenti hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali. Le assenze di cui ai commi precedenti sono retribuite. L'onere per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici e' a carico dell'ente od organismo di cui sono amministratori; detto ente od organismo, su richiesta, e' tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore o giornate di effettiva assenza. I lavoratori dipendenti, di cui al presente articolo, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1986 al 21 marzo 1993

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 312/1990

    Questione infondata
    22 giugno 1990

    Questione già dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata, con decisioni che trovano conferma nella distinzione, di recente riaffermata in materia, tra medici ambulatoriali, legati da rapporto di lavoro subordinato, e medici convenzionati, legati da rapporto di lavoro autonomo, solo agli effetti processuali (applicazione del rito del lavoro di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ.) tale rapporto essendo stato qualificato dalla giurisprudenza "parasubordinato". - S. nn. 193/1981, O. n. 284/1983, S. n. 580/1989.

    Art. 3 cost. · Art. 4 Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-12-27;816~art4 · fonte su Normattiva