Art. 4 — Permessi
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I lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali o provinciali hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli. I lavoratori dipendenti eletti nelle assemblee delle unita' sanitarie locali o delle comunita' montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali nonche' nelle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti di cui fanno parte. Gli eletti nelle giunte municipali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei comitati di gestione delle unita' sanitarie locali, i presidenti e i vicepresidenti delle giunte esecutive delle comunita' montane, i presidenti di aziende municipalizzate o provinciali con piu' di cinquanta dipendenti hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali. 2 Le assenze di cui ai commi precedenti sono retribuite. L'onere per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici e' a carico dell'ente od organismo di cui sono amministratori; detto ente od organismo, su richiesta, e' tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore o giornate di effettiva assenza. I lavoratori dipendenti, di cui al presente articolo, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 18 gennaio 2003, n. 8,convertito, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68
2Il D.L. 18 gennaio 2003, n. 8,convertito, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, ha disposto (con l'art. 8) che "l'articolo 4, terzo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, si interpreta nel senso che agli eletti nelle giunte comunali e provinciali e' attribuito il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo delle adunanze delle giunte predette, con riferimento all'ora di convocazione e alla fine dei lavori, tenuto conto del tempo necessario per raggiungere il luogo dell'adunanza e per rientrare al posto di lavoro nonche' del tempo necessario per il preliminare studio dell'ordine del giorno oltre che per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali, da utilizzare per l'esercizio delle altre funzioni che agli stessi competono."
Testo in vigore dal 21 marzo 1993 al 13 ottobre 2000
