Le costruzioni edilizie nell'ambito del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento della parte centrale della citta' di Modena per fruire della esenzione venticinquennale dall'imposta e dalle sovrimposte, provinciale e comunale, sui fabbricati, di cui all'art. 6 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1864, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 1034, e all'art. 4 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1816, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 409, devono essere compiute entro il 31 ottobre 1952 ferma restando la decorrenza dell'esenzione stessa dal 21 gennaio 1942.

Testo vigente dal 10 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-03;113~artunico · fonte del testo