Le costruzioni e ricostruzioni di cui alla legge 25 maggio 1936, n. 1016, ed al decreto legislativo 1 dicembre 1947, n. 1625, potranno fruire dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, purche' ultimate entro il 31 dicembre 1955, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza dell'esenzione medesima dal 1 agosto 1947.

Testo vigente dal 24 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-21;250~artunico · fonte del testo