Le costruzioni di cui all'art. 9 del suddetto regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744, potranno fruire della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte comunale e provinciale, sui fabbricati, purche' ultimate entro il 31 ottobre 1952, ferma restando, ad ogni effetto, la decorrenza del venticinquennio dal 7 novembre 1939.

Testo vigente dal 23 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-14;166~art2 · fonte del testo