Tutte le costruzioni eseguite, sia da privati, sia dal Comune o dai suoi concessionari per l'attuazione del piano, entro il predetto termine del 31 ottobre 1952, godranno della esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunale e provinciale, ferma restando la decorrenza della esenzione stessa dal 25 giugno 1945.

Testo vigente dal 21 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;989~art2 · fonte del testo