L'Universita' di Pisa, nello svolgimento delle attivita' di cui al precedente articolo, deve uniformarsi alle norme vigenti per la tutela delle zone boschive e delle bellezze naturali.
Testo vigente dal 19 aprile 1963
L'Universita' di Pisa, nello svolgimento delle attivita' di cui al precedente articolo, deve uniformarsi alle norme vigenti per la tutela delle zone boschive e delle bellezze naturali.
Testo vigente dal 19 aprile 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1963-02-21;491~art4 · fonte del testo