La distribuzione fra gli Uffici all'estero dei posti istituiti a termini dell'articolo 1 sara' stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri e potra' essere modificata con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13. Viene anche tenuto conto in tale sede della presenza presso i singoli Uffici all'etero di impiegati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Testo vigente dal 18 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-06;222~art3 · fonte su Normattiva