[1]Per i posti istituti con il precedente articolo I, l'assegno base di cui all'articolo 11 della legge 30 giugno 1956, n. 775, e' stabilito nelle seguenti misure mensili:

[2]assistente capo...................... L. 120.000 primo assistente..................... L. 110.000 assistente......................... L. 90.000 coadiutore capo...................... L. 98.000 primo coadiutore...................... L. 90.000 coadiutore......................... L. 75.000 primo aggiunto di cancelleria............... L. 77.000 aggiunto di cancelleria.................. L. 65.000 primo subalterno...................... L. 63.000 subalterno......................... L. 55.000 Nella prima applicazione della presente legge la attribuzione dei posti di cui al precedente articolo 2 avra' effetto dal 1 gennaio 1963.

Testo vigente dal 18 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-06;222~art4 · fonte su Normattiva