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Il Collegio sindacale per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale, e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per artigiani. I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 15 febbraio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art14 · fonte del testo