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Il Collegio sindacale per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale, e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per artigiani. ((I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili)).

Testo in vigore dal 15 febbraio 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1957 al 15 febbraio 1966. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… Casse mutue di malattia per artigiani. I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica tolto: 3 aggiunto: quattro anni e sono rieleggibili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art14 · fonte del testo