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La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, deve compilare l'elenco nominativo di tutti gli artigiani e dei rispettivi nuclei familiari a carico soggetti all'assicurazione obbligatoria a norma del successivo art. 5. Gli elenchi devono essere divisi per Comune e devono tenere distinti i titolari d'impresa artigiana dalle altre persone assistibili di cui al citato art. 5. La stessa Commissione provvede a tenere aggiornati gli elenchi.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art2 · fonte del testo