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La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che agli effetti e per gli scopi del presente articolo e' integrata da un rappresentante del prefetto e da due rappresentanti degli artigiani facenti parte del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, decide sui ricorsi avverso la iscrizione o non iscrizione negli elenchi e nei ruoli dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla pubblicazione degli elenchi e dei ruoli. Il ricorso alla Commissione sospende la iscrizione nei ruoli dei contributi. Le decisioni della Commissione sono notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa Commissione per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione negli elenchi ed a cura della Cassa mutua provinciale per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione nei ruoli dei contributi. Le decisioni della Commissione sono definitive. Le Commissioni provinciali durano in carica tre anni.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 28 luglio 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art4 · fonte del testo