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La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che agli effetti e per gli scopi del presente articolo e' integrata da un rappresentante del prefetto e da due rappresentanti degli artigiani facenti parte del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, decide sui ricorsi avverso la iscrizione o non iscrizione negli elenchi e nei ruoli dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla pubblicazione degli elenchi e dei ruoli. Il ricorso alla Commissione sospende la iscrizione nei ruoli dei contributi. Le decisioni della Commissione sono notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa Commissione per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione negli elenchi ed a cura della Cassa mutua provinciale per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione nei ruoli dei contributi. Le decisioni della Commissione sono definitive. Le Commissioni provinciali durano in carica tre anni. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 luglio 1959, n. 463
2La L. 4 luglio 1959, n. 463 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "La Commissione provinciale, di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' integrata da un rappresentante dell'istituto nazionale della previdenza sociale".
Testo in vigore dal 28 luglio 1959 al 16 dicembre 2010
