Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1959 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che agli effetti e per gli scopi del presente articolo e' integrata da un rappresentante del prefetto e da due rappresentanti degli artigiani facenti parte del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, decide sui ricorsi avverso la iscrizione o non iscrizione negli elenchi e nei ruoli dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla pubblicazione degli elenchi e dei ruoli. Il ricorso alla Commissione sospende la iscrizione nei ruoli dei contributi. Le decisioni della Commissione sono notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa Commissione per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione negli elenchi ed a cura della Cassa mutua provinciale per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione nei ruoli dei contributi. Le decisioni della Commissione sono definitive. Le Commissioni provinciali durano in carica tre anni. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 luglio 1959, n. 463

2

La L. 4 luglio 1959, n. 463 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "La Commissione provinciale, di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' integrata da un rappresentante dell'istituto nazionale della previdenza sociale".

Testo in vigore dal 28 luglio 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 luglio 1959

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1957 al 28 luglio 1959.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 luglio 1959, n. 463

    La L. 4 luglio 1959, n. 463 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "La Commissione provinciale, di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' integrata da un rappresentante dell'istituto nazionale della previdenza sociale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art4 · fonte del testo