Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1970 al 27 febbraio 1977. Leggi il testo vigente →

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile. L'assicurazione stipulata ai sensi del precedente comma spiega il suo effetto anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volonta' del proprietario, usufruttuario o acquirente cui patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente. L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilita' per i danni prodotti alle persone trasportate dai veicoli destinati a uso pubblico, dagli autobus destinati a uso privato e dai veicoli a uso privato da noleggiare con conducente, nonche' dai veicoli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 27 febbraio 1977

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 336/2010

    Questione inammissibile
    24 novembre 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, terzo comma, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e 19, primo comma, lett. b ), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non estende il diritto all'indennizzo dei danni subiti dalla circolazione illegale di un veicolo non assicurato, oltre che ai trasportati contro la propria volontà, anche ai trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale dello stesso veicolo. Premesso che le norme impugnate, sebbene abrogate dal d.lgs. n. 209 del 2005, sono applicabili ratione temporis al caso di specie, non potendosi invocare l'art. 283 del suddetto d.lgs. che estende la copertura assicurativa per i danni alla persona e alle cose anche ai terzi trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale; il rimettente chiede un intervento additivo non costituzionalmente obbligato in materia rimessa alla discrezionalità del legislatore. Come già rilevato nell'ordinanza n. 406 del 2008, resa su analoga questione in cui il soggetto onerato del risarcimento era la compagnia di assicurazione, anziché il Fondo di garanzia per le vittime della strada, allo scopo di superare la denunciata incostituzionalità, è astrattamente possibile sia l'introduzione di una disposizione che ripristini il testo originario della norma impugnata, con la soppressione dell'aggiunta («limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà») disposta dall'art. 1 del d.l. n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, sia la previsione di una disposizione analoga all'art. 283 del d.lgs. n. 209 del 2005, mediante l'inserimento, fra i destinatari della garanzia assicurativa, anche dei trasportati inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo. Per la manifesta inammissibilità di analoga questione, v. la citata ordinanza n. 406/2008.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 19 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 406/2008

    Questione inammissibile
    12 dicembre 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, circoscrivendo l'operatività della garanzia assicurativa, in caso di circolazione di veicolo avvenuta contro la volontà del proprietario, a favore dei soli terzi non trasportati ovvero dei terzi trasportati contro la propria volontà, non prevede l'estensione della copertura assicurativa anche ai terzi trasportati consenzienti, ma inconsapevoli del carattere illegale della circolazione del veicolo che ha cagionato il sinistro. Il rimettente, infatti, sollecita un intervento addittivo senza indicare una soluzione costituzionalmente obbligata in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore. Invero, allo scopo di superare l'incostituzionalità denunciata, è astrattamente possibile sia l'introduzione di una disposizione che ripristini il testo originario della norma impugnata, con la soprressione dell'aggiunta ("limitatamnente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà") disposta dall'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 867, convertito con legge 26 febbraio 1977, n. 39, sia la previsione di una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 283 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, mediante l'inserimento, fra i destinatari della garanzia assicurativa, anche dei trasportati inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo. - Negli stessi termini in caso di richiesta di intervento addittivo in materia rimessa alla discrezionalità del legislatore, vedi citate ordinanze n. 183, n. 299 e n. 333/2008.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 283 Codice delle assicurazioni private

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 70/1980

    Questione infondata
    5 maggio 1980

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. nn. 18/1975 e 14/1979, O. nn. 217/1975, 11/1976, 56/1976 e 34/1978.

    Art. 1901 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 1 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 7 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art1 · fonte su Normattiva