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I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile. ((Per i veicoli destinati al trasporto di persone, ad uso pubblico e privato, e per quelli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione deve comprendere anche la responsabilita' per i danni causati alle persone trasportate qualunque sia il titolo in base a cui e' effettuato il trasporto)).2 ((L'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volonta', anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volonta' del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente)).2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 gennaio 1978
Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39 ha disposto (con l'art. 14 comma 2) che "Le modifiche apportate dall'art. 1 del presente decreto, agli articoli 1, secondo e terzo comma, 2 e 4, lettera c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1978.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1977 al 6 marzo 1992
