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Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla valutazione e approvazione delle tariffe premi presentate dalle imprese, o alla formazione di altre tariffe nei casi previsti dall'articolo 11, sulla base delle risultanze della rilevazione statistica annuale dei rischi assunti dalle imprese, dei sinistri verificatisi e di ogni altro elemento utile alla conoscenza dell'andamento dell'assicurazione della responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli. Ai fini di tale rilevazione, una quota pari al 2 per cento di tutti i rischi assunti dalle imprese per l'assicurazione predetta viene immessa in un conto consortile, da tenersi dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto comune delle imprese stesse, secondo i criteri e con gli effetti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, al termine di ogni esercizio, comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutti i dati desumibili dalla gestione del conto consortile, che possono essere utilizzati per gli scopi di cui al primo comma. L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' tenuto, entro il 30 novembre di ogni anno, a pubblicare ed a trasmettere al Parlamento una dettagliata relazione in base ai dati desumibili dalla gestione del conto consortile da esso comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le modalita' della pubblicazione sono stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.17
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs 17 marzo 1995, n. 175
17con decorrenza dal 1 luglio 1994
Il D.Lgs 17 marzo 1995, n. 175 ha disposto (con l'art. 131,comma 3) che "A decorrere dal 1 luglio 1994 cessa, per le imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'obbligo di immettere nel conto consortile, di cui all'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, una quota pari al due per cento di tutti i rischi assunti".
Testo in vigore dal 19 maggio 1995 al 1 gennaio 2006
