Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 2009 al 28 febbraio 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 5 agosto 2009
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Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 5 agosto 2009
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (che disciplina l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata in riferimento all'art. 23 della Costituzione - sotto il profilo che la norma impugnata, rimettendo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di provvedere alla valutazione ed approvazione delle tariffe dei premi presentate dalle imprese, o alla formazione di altre tariffe nei casi previsti dal precedente art. 11, affiderebbe in concreto all'autorità amministrativa la facoltà di variare liberamente il premio (da considerare quale prestazione patrimoniale imposta) -, poiché nella specie il giudice a quo era chiamato a giudicare relativamente al reato di circolazione con autoveicolo non assicurato, di cui all'art. 32 in rapporto all'art. 1 della legge, per la qual ragione non veniva in considerazione l'art. 14, non valendo neppure ad integrare la rilevanza la circostanza (non provata in causa) che l'ammontare del premio avesse influito sulla omessa stipulazione del contratto.
Art. 23 cost. · Art. 14 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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8 versioni dal 1970
urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art14 · fonte su Normattiva