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Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla valutazione e approvazione delle tariffe premi presentate dalle imprese, o alla formazione di altre tariffe nei casi previsti dall'articolo 11, sulla base delle risultanze della rilevazione statistica annuale dei rischi assunti dalle imprese, dei sinistri verificatisi e di ogni altro elemento utile alla conoscenza dell'andamento dell'assicurazione della responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli. Ai fini di tale rilevazione, una quota pari al 2 per cento di tutti i rischi assunti dalle imprese per l'assicurazione predetta viene immessa in un conto consortile, da tenersi dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto comune delle imprese stesse, secondo i criteri e con gli effetti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, al termine di ogni esercizio, comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutti i dati desumibili dalla gestione del conto consortile, che possono essere utilizzati per gli scopi di cui al primo comma. ((L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' tenuto, entro il 30 novembre di ogni anno, a pubblicare ed a trasmettere al Parlamento una dettagliata relazione in base ai dati desumibili dalla gestione del conto consortile da esso comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le modalita' della pubblicazione sono stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato)).
Testo in vigore dal 27 febbraio 1977 al 19 maggio 1995
