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Il "Fondo di garanzia per le vittime della strada" e gestito, sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ((dalla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.)), a mezzo del proprio consiglio di amministrazione, con la collaborazione di un comitato, presieduto dal presidente dell'istituto o in sua vece, dal direttore generale, composto di rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del tesoro, ((della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.)), delle imprese di assicurazione e degli utenti di autoveicoli. Nel regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalita' per la gestione del Fondo e le attribuzioni del comitato predetto. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, designa per ogni regione, o per gruppi di regioni, del territorio nazionale l'impresa che provvede a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri di cui al precedente articolo, comma primo, lettere a) e b), verificatisi nel territorio di sua competenza nel triennio successivo alla data di pubblicazione del decreto o alla diversa data indicata nel decreto stesso. L'impresa designata deve provvedere anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del triennio, fino alla pubblicazione del decreto che designi altra impresa. Nel caso previsto nel comma primo, lettera c) del precedente articolo, debbono provvedere alla liquidazione dei danni per sinistri le imprese che risultino territorialmente designate alla data di pubblicazione del decreto che dispone la liquidazione coatta. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese e al netto delle somme recuperate a norma del successivo articolo 29; saranno rimborsate ((dalla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.)), gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", secondo le convenzioni che saranno stipulate fra le imprese e l'istituto predetto e che saranno soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Testo in vigore dal 19 maggio 1995 al 1 gennaio 2006

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1970 al 19 maggio 1995. 12 parole tolte, 27 parole aggiunte.

Il "Fondo di garanzia per le vittime della strada" e gestito, sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tolto: dall'Istituto nazionale delle assicurazioni aggiunto: dalla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., a mezzo del proprio consiglio di amministrazione, con la collaborazione di un comitato, … composto di rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del tesoro, tolto: dell'Istituto nazionale delle assicurazioni aggiunto: della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., delle imprese di assicurazione e degli utenti di autoveicoli. Nel regolamento di esecuzione … e al netto delle somme recuperate a norma del successivo articolo 29; saranno rimborsate tolto: dall'Istituto nazionale delle assicurazioni aggiunto: dalla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", secondo le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art20 · fonte del testo