Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 28 febbraio 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 28 febbraio 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Il fine solidaristico della contribuzione della generalita` degli assicurati alla alimentazione del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", non esclude ne` limita in alcun modo la natura risarcitoria, e non gia` indennitaria, della protezione garantita, dall'intervento del Fondo, ai danneggiati da veicoli non identificati. Il danno deve essere risarcito in tutta la sua estensione, ivi compreso il danno alla vita di relazione cui e` andata incontro per le menomazioni riportate la vittima del sinistro. È evidente la irrazionalita` della disposizione legislativa che non ha adeguato nel tempo i previsti valori monetari della prestazione risarcitoria (15 milioni per ogni persona sinistrata, 25 milioni per ogni sinistro), sia perche` rimasti sproporzionatamente invariati nonostante l'elevazione di quelli della assicurazione obbligatoria, ai quali essi erano inizialmente allineati, sia per la disequazione non giustificabile tra la provvista crescente del Fondo (per il meccanismo della alimentazione percentuale sui premi incassati dalle imprese) e la fissita` delle sue potenzialita` di esborso, ma, soprattutto, per la incongruenza di un intervento di natura risarcitoria che, per la immodificabilita` dei termini monetari in cui si esprime sia assoggettato, nel decorso del tempo, alla progressiva riduzione e vanificazione del suo potere di mercato. Pertanto, per la lesione recata al principio di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), e` costituzionalmente illegittimo l'art. 21, comma primo, L. 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, per la parte in cui non prevede l'adeguamento dei valori monetari ivi indicati.
Art. 21 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Con la legge 9 gennaio 1991, n. 20, il sistema previsto dall'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1990, n. 990 (sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore e natanti) per danni causati da veicolo assicurato con società posta in liquidazione coatta amministrativa, che affida a periodici provvedimenti, fondati su ponderazioni statistiche dei valori monetari dei risarcimenti, l'adeguamento della tabella "A", recante i minimi di garanzia, allegata alla stessa legge n. 990 - sistema già dalla Corte riconosciuto congruo - è stato adottato per le ipotesi d'incidenti causati da veicolo non identificato. Assimilati in tal modo i due tipi di evenienze, la disciplina del secondo non può essere assunta a 'tertium comparationis' per contestare la legittimità della prima. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sui sistemi di adeguamento dei minimi di garanzia riguardo agli incidenti causati da veicolo non identificato e, rispettivamente, da veicolo assicurato con società posta in liquidazione coatta amministrativa: S. n. 560/1987 e O. n. 319/1990. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione così come modificato dalla ordinanza di correzione n. 462 del 1991.
Art. 3 cost. · Art. 21 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Manifesta infondatezza della questione, per ritenuta congruità del sistema di adeguamento, tramite provvedimenti legislativi, dei massimali previsti a titolo di risarcimento danni per i casi di incidenti causati da veicoli la cui impresa assicuratrice sia in liquidazione coatta, in quanto proprio il suddetto meccanismo ha consentito di porre in risalto l'irrazionalità del diverso sistema già vigente per i sinistri cagionati da veicoli o natanti non identificati e di pervenire alla conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale dello stesso. - S. n. 560/1987.
Art. 3 cost. · Art. 21 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 19 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
In ipotesi di danno alle persone causato da veicolo non identificato, non e` arbitrario ne` irrazionale che l'intervento solidaristico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" sia circoscritto ai casi di morte o grave inabilita` e contenuto entro limiti di ammontare dell'indennizzo: atteso che, nel caso in esame, la prestazione del Fondo ha natura indennitaria anziche` di risarcimento in senso proprio, e che - diversamente dalle ipotesi di danno causato da veicolo identificato ma non assicurato, ovvero assicurato con impresa insolvente - non e` possibile, per il Fondo medesimo, esercitare azione di regresso nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 21, commi primo, secondo e terzo, L. 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui escludono o riducono la risarcibilita` del danno causato da veicolo ignoto).
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 32 cost. · Art. 21 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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9 versioni dal 1970
urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art21 · fonte su Normattiva