Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 171/1980

    Questione infondata
    15 dicembre 1980

    La disciplina dei tempi e modi della citazione dell'assicuratore nel giudizio penale pendente nei confronti dell'assicurato è contenuta negli articoli del codice processuale penale concernenti il responsabile civile e non nell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Peraltro, come la Corte ha già affermato, il procedimento previsto del suddetto articolo è da ritenersi adeguato rispetto alla garanzia costituzionale del diritto di difesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - S. n. 198/1975.

    Art. 24 cost. · Art. 24 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

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  • Sentenza n. 14/1976

    Illegittimità dichiarata
    22 gennaio 1976

    L'assicuratore - tenuto a risarcire il danno cagionato ad altri dall'assicurato nella circolazione stradale, ex art. 18, quinto comma, della legge n. 990 del 1969 - si inquadra nella figura del responsabile civile (cfr. motivazione nelle sentt. n. 24 del 1973 e n. 172 del 1974); ed è abilitato ad intervenire, in tale veste, nell'istruzione sommaria (sent. n. 172 del 1974). Peraltro, il danneggiato, nell'istruttoria sommaria, a differenza di quella formale, non può citare il responsabile civile se non per il dibattimento, ai sensi dell'art. 108, primo comma, cod. proc. pen., e resta privo di tutela nel suo diritto ad ottenere nei confronti dell'assicurazione la pronunzia sulla "provvisionale", di cui all'art. 24 della legge n. 990 del 1969. L'art. 108, primo comma, cod. proc. pen., è, pertanto, costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente, nel corso dell'istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si chieda la provvisionale di cui all'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, restando assorbita la questione di legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione, proposta subordinatamente all'ipotesi che non fosse riconosciuta all'assicurato la qualità di responsabile civile. - v. S. nn. 24 del 1973, 172 del 1974, 198 del 1975.

    Art. 108 c.p.p. · Art. 95 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 24 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

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  • Sentenza n. 198/1975

    Illegittimità dichiarata
    10 luglio 1975

    dichiara: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui, in sede di istruttoria sommaria condotta dal pubblico ministero, non prevede che il giudice istruttore penale provveda in ordine all'assegnazione…

    Art. 27 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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