Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 48/1999

    Questione infondata
    25 febbraio 1999

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 25, comma secondo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), in virtù del quale - secondo il giudice rimettente - la sentenza di condanna al risarcimento ottenuta dal danneggiato contro una società assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio - nell'ipotesi in cui, per la mancanza delle condizioni per la declaratoria di interruzione ex art. 300 cod. proc. civ. a causa della contumacia della convenuta e della mancata spontanea costituzione del commissario liquidatore, il giudizio sia proseguito tra le parti originarie anche dopo il provvedimento di messa in liquidazione, - non sarebbe opponibile alla impresa designata ai fini di cui all'art. 20 stessa legge. La questione risulta infatti formulata in base ad una errata interpretazione della disposizione impugnata, dato che l'unica condizione richiesta dall'art. 25 della legge n. 990 del 1969 - la cui 'ratiò costituisce una deroga al generale divieto di azioni individuali nei confronti delle imprese in liquidazione coatta amministrativa - per l'opponibilità della sentenza di condanna all'impresa designata, è che la pendenza del giudizio le sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, ed è quindi irrilevante - come ha riconosciuto anche la Cassazione - che al giudizio abbia o no partecipato il commissario liquidatore. - Da ultimo, Cassazione, 23 giugno 1997, n. 5574.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 300 c.p.c. · Art. 25 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2008

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2006 al 3 agosto 2008.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art25 · fonte del testo