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Le somme dovute dall'assicuratore o dall'impresa designata a norma dell'articolo 20 al danneggiato per: spese di trasporto a un vicino ospedale o ambulatorio di pronto soccorso pubblico o privato o al domicilio; spese di medicazione; spese di spedalita'; spese mediche e farmaceutiche; spese funerarie qualora siano state anticipate da pubblici ospedali o da altri enti pubblici debbono, se non garantite da altra assicurazione obbligatoria, essere corrisposte direttamente a coloro che le hanno anticipate, purche' ne facciano richiesta prima che sia stato pagato il risarcimento al danneggiato. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'assicuratore del responsabile o dall'impresa designata a norma dell'articolo 20 il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreche' non sia gia' stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei due commi successivi. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'assicuratore del responsabile o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 sono tenuti a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 sono tenuti a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potranno procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare. Trascorsi 45 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma senza che l'istituto di assicurazione abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'assicuratore del responsabile o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 potranno disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia recato pregiudizio all'azione di surrogazione.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 15 giugno 1989

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 319/1989

    Ha colpito questo articolo
    6 giugno 1989

    Il diritto dell'ente di previdenza e assistenza ad ottenere - mediante surroga nei confronti dell'assicuratore del danneggiante - il rimborso delle somme erogate all'assistito per i danni alla persona arrecatigli dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, non può pregiudicare il diritto del danneggiato all'integrale ristoro dei danni subiti, in quanto le prestazioni dell'ente previdenziale sono finalizzate ad assicurare al lavoratore la soddisfazione delle sue esigenze di vita in caso di eventi che incidono sfavorevolmente sull'attività lavorativa, e dunque non possono, eludendo tale scopo, sostanziarsi in una mera anticipazione di somme; ed in quanto la particolare configurazione e garanzia del diritto all'integrità personale impongono al legislatore di prevedere misure idonee ad assicurarne il più ampio ristoro. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 38, comma secondo, 2 e 32 Cost. - l'art. 28, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione "surrogatoria" ('rectius': in surrogazione) con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti. - v. massime 319/89 B e 319/89 C.

    Art. 38 cost. · Art. 28 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art28 · fonte del testo