Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 2009 al 28 febbraio 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 5 agosto 2009
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Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 5 agosto 2009
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Il diritto dell'ente di previdenza e assistenza ad ottenere - mediante surroga nei confronti dell'assicuratore del danneggiante - il rimborso delle somme erogate all'assistito per i danni alla persona arrecatigli dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, non può pregiudicare il diritto del danneggiato all'integrale ristoro dei danni subiti, in quanto le prestazioni dell'ente previdenziale sono finalizzate ad assicurare al lavoratore la soddisfazione delle sue esigenze di vita in caso di eventi che incidono sfavorevolmente sull'attività lavorativa, e dunque non possono, eludendo tale scopo, sostanziarsi in una mera anticipazione di somme; ed in quanto la particolare configurazione e garanzia del diritto all'integrità personale impongono al legislatore di prevedere misure idonee ad assicurarne il più ampio ristoro. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 38, comma secondo, 2 e 32 Cost. - l'art. 28, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione "surrogatoria" ('rectius': in surrogazione) con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti. - v. massime 319/89 B e 319/89 C.
Art. 38 cost. · Art. 28 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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7 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2009 al 5 agosto 2009.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art28 · fonte del testo