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Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2, immatricolati o registrati in Stati esteri e che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto per la durata della permanenza in Italia l'obbligo di assicurazione. Per i natanti l'obbligo di assicurazione e' assolto con la stipula di un contratto di assicurazione ai sensi della presente legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, ovvero quando l'utente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza di assicurazione per la responsabilita' civile per i danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia, che:

  • a)si assuma di provvedere alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto o nei limiti e nelle forme stabiliti dalla presente legge o, eventualmente, nei limiti dei maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce il certificato internazionale;
  • b)sia riconosciuto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne approva lo statuto con proprio decreto. Per i veicoli a motore l'obbligo di cui al comma 1 e' assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai sensi della presente legge o secondo le modalita' stabilite con l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e concernente la responsabilita' civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi. L'obbligo di cui al comma 1 si considera altresi' assolto per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata:
  • a)da uno degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti enti costituiti negli altri Stati della Comunita' economica europea e questa abbia riconosciuto detti accordi con proprio atto;
  • b)da uno degli Stati terzi rispetto alla Comunita' economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei veicoli e quando con atto della Comunita' economica europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da detto Stato terzo. In ogni caso, l'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero, quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza della assicurazione della responsabilita' civile per i danni cagionati dal veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunita' economica europea ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b). Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni internazionali. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), non si applicano per l'assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato etero e determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione di cui alla presente legge e riconosciuto nei modi di cui al comma 2, lettera b), oltre ai compiti precisati dai commi precedenti:
  • a)stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione-frontiera disciplinata nel regolamento di esecuzione della presente legge e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;
  • b)nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti di cui al presente articolo, la qualita' di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e del loro assicuratore;
  • c)e' legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti ai sensi della presente legge. Si applicano anche nei confronti dell'ente le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile ai sensi della presente legge. 9. Ai fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei confronti dell'organismo di cui al comma 8, i termini di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile sono aumentati di due volte e non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni. I termini di cui all'articolo 313 del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni

Testo in vigore dal 4 settembre 1990 al 1 gennaio 2006

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 403/1987

    Questione infondata
    19 novembre 1987

    L'obbligo di assicurazione della responsabilità civile per i veicoli e natanti immatricolati o registrati all'estero e temporaneamente circolanti in Italia, previsto dall'art. 6 della L. n. 990 del 1969 nelle due forme alternative della polizza di frontiera e del certificato internazionale di assicurazione,non contrasta con la direttiva 72/166/CEE del 24 aprile 1972, la quale - in base alla presunzione che tutti gli autoveicoli comunitari sono coperti da un'assicurazione - stabilisce che ogni Stato membro della Comunità si astenga dal relativo controllo civile sui veicoli provenienti da altro Stato membro, a condizione che ciascun ufficio nazionale di assicurazione garantisca il risarcimento del danno anche se il veicolo che l'abbia cagionato risulti sprovvisto di copertura assicurativa; ne' del pari sussiste contrasto tra la norma legislativa nazionale ed il D.M. 12 ottobre 1972, il quale, riproducendo quanto disposto dalla direttiva su citata, "legittima" l'U.C.I. a garantire il risarcimento dei danni prodotti da veicoli di altri Stati CEE "anche nel caso che il veicolo non sia coperto da assicurazione". (Non fondatezza - in riferimento all'art. 11 Cost. - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, L. 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui, rispettivamente, si dispone che anche i veicoli immatricolati o stazionanti abitualmente in altro Stato membro della Comunità europea sono tenuti al possesso della "carta verde" o della polizza di frontiera, e non si prevede azione diretta per il risarcimento del danno qualora gli stessi veicoli non siano coperti da assicurazione).

    Art. 11 cost. · Art. 6 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 18 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 353/1985

    Questione infondata
    19 dicembre 1985

    L'ordinanza di rimessione che non motivi in punto di rilevanza elude il precetto dell'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre termini e motivi della questione. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. - dell'art. 6, comma secondo, legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella parte in cui considera ex lege domiciliato presso un istituto assicuratore costituito in Italia il cittadino che, domiciliato in uno Stato estero, circoli nel nostro Paese con un veicolo colà immatricolato. Nella specie, peraltro, l'assicurato, cui la citazione era stata notificata presso l'U.C.I., si era costituito ed aveva fatto valere le proprie ragioni, sicché la nullità della citazione, causatrice del sospetto d'incostituzionalità, era stata sanata per avere l'atto raggiunto lo scopo, cui era destinato, di provocare il contraddittorio tra i protagonisti dello scontro tra i due veicoli, per cui sarebbe stato difficile o addirittura impossibile fornire una qualche giustificazione della necessità di rimettere gli atti alla Corte).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 6 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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