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Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2, immatricolati o registrati in Stati esteri, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere stipulata, per la durata della permanenza in Italia, una assicurazione ai sensi della presente legge, secondo le modalita' che saranno stabilite con il regolamento di esecuzione. ((L'obbligo di assicurazione si considera tuttavia assolto quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da un apposito ente costituito all'estero, che attesti l'esistenza di una assicurazione per la responsabilita' civile per i danni causati dal veicolo o dal natante, a condizione che il certificato risulti accettato da un corrispondente ente costituito in Italia, presso il quale l'assicurato e l'assicuratore si intendono domiciliati, che si assuma di provvedere, nei limiti e nelle forme stabilite dalla presente legge o degli eventuali maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce detto certificato, alla liquidazione dei danni causati nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, garantendone il pagamento agli aventi diritto e sia, a tale effetto, riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono applicabili le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile ai sensi della presente legge)). Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai veicoli, comunque targati, di proprieta' di agenti diplomatici e consolari e di funzionari internazionali nonche' a quelli di proprieta' di Stati esteri e di Organizzazioni internazionali.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1977 al 4 settembre 1990

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 403/1987

    Questione infondata
    19 novembre 1987

    L'obbligo di assicurazione della responsabilità civile per i veicoli e natanti immatricolati o registrati all'estero e temporaneamente circolanti in Italia, previsto dall'art. 6 della L. n. 990 del 1969 nelle due forme alternative della polizza di frontiera e del certificato internazionale di assicurazione,non contrasta con la direttiva 72/166/CEE del 24 aprile 1972, la quale - in base alla presunzione che tutti gli autoveicoli comunitari sono coperti da un'assicurazione - stabilisce che ogni Stato membro della Comunità si astenga dal relativo controllo civile sui veicoli provenienti da altro Stato membro, a condizione che ciascun ufficio nazionale di assicurazione garantisca il risarcimento del danno anche se il veicolo che l'abbia cagionato risulti sprovvisto di copertura assicurativa; ne' del pari sussiste contrasto tra la norma legislativa nazionale ed il D.M. 12 ottobre 1972, il quale, riproducendo quanto disposto dalla direttiva su citata, "legittima" l'U.C.I. a garantire il risarcimento dei danni prodotti da veicoli di altri Stati CEE "anche nel caso che il veicolo non sia coperto da assicurazione". (Non fondatezza - in riferimento all'art. 11 Cost. - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, L. 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui, rispettivamente, si dispone che anche i veicoli immatricolati o stazionanti abitualmente in altro Stato membro della Comunità europea sono tenuti al possesso della "carta verde" o della polizza di frontiera, e non si prevede azione diretta per il risarcimento del danno qualora gli stessi veicoli non siano coperti da assicurazione).

    Art. 11 cost. · Art. 6 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 18 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

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  • Sentenza n. 353/1985

    Questione infondata
    19 dicembre 1985

    L'ordinanza di rimessione che non motivi in punto di rilevanza elude il precetto dell'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre termini e motivi della questione. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. - dell'art. 6, comma secondo, legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella parte in cui considera ex lege domiciliato presso un istituto assicuratore costituito in Italia il cittadino che, domiciliato in uno Stato estero, circoli nel nostro Paese con un veicolo colà immatricolato. Nella specie, peraltro, l'assicurato, cui la citazione era stata notificata presso l'U.C.I., si era costituito ed aveva fatto valere le proprie ragioni, sicché la nullità della citazione, causatrice del sospetto d'incostituzionalità, era stata sanata per avere l'atto raggiunto lo scopo, cui era destinato, di provocare il contraddittorio tra i protagonisti dello scontro tra i due veicoli, per cui sarebbe stato difficile o addirittura impossibile fornire una qualche giustificazione della necessità di rimettere gli atti alla Corte).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 6 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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