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Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2, immatricolati o registrati in Stati esteri, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere stipulata, per la durata della permanenza in Italia, una assicurazione ai sensi della presente legge, secondo le modalita' che saranno stabilite con il regolamento di esecuzione. ((L'obbligo di assicurazione si considera tuttavia assolto quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da un apposito ente costituito all'estero, che attesti l'esistenza di una assicurazione per la responsabilita' civile per i danni causati dal veicolo o dal natante, a condizione che il certificato risulti accettato da un corrispondente ente costituito in Italia, presso il quale l'assicurato e l'assicuratore si intendono domiciliati, che si assuma di provvedere, nei limiti e nelle forme stabilite dalla presente legge o degli eventuali maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce detto certificato, alla liquidazione dei danni causati nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, garantendone il pagamento agli aventi diritto e sia, a tale effetto, riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono applicabili le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile ai sensi della presente legge)). Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai veicoli, comunque targati, di proprieta' di agenti diplomatici e consolari e di funzionari internazionali nonche' a quelli di proprieta' di Stati esteri e di Organizzazioni internazionali.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1977 al 4 settembre 1990
